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REGOLAMENTO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

https://www.comune.palermo.it/js/server/normative/_24122012094327.pdf

DELIBERA C.C. N. 170 DEL 6/10/1998

Art. 1 Finalità

  1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Circoscrizione, nel rispetto delle norme di legge,dello Statuto e del regolamento per il decentramento. Art.2Prima convocazione del Consiglio di Circoscrizione1.La prima seduta del Consiglio di Circoscrizione è convocata dal Presidente uscente o dal Commissario straordinario nell’ipotesi di Commissariamento della Circoscrizione; in mancanza vi provvede il Consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
  2. La Presidenza provvisoria della prima seduta viene assunta dal Consigliere più anziano per voti e deve tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
  3. Il primo adempimento della prima seduta è costituito dalla convalida degli eletti e da eventuali surrogazioni.

Art. 3 Elezione del Presidente

  1. Esauriti gli adempimenti di cui all’articolo precedente, il Consiglio, sempre nel corso della prima seduta, procede all’elezione del Presidente.
  2. L’elezione del Presidente, effettuata a scrutinio segreto, non è valida se, sia in prima che in seconda votazione, non è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
  3. In prima votazione risulta eletto chi ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
  4. Annullato dal CO.RE.CO centrale condecisione n. 8016/7822 del 19/11/98.
  5. Annullato dal CO.RE.CO centrale condecisionen. 8016/7822 del 19/11/98.
  6. Annullato dal CO.RE.CO centralecon decisionen. 8016/7822 del 19/11/98.
  7. Il Presidente neo eletto solo con l’esecutività della deliberazione relativa all’elezione entra nell’esercizio delle sue funzioni. Art.4Elezione del Vice Presidente1.Sempre nel corso della prima seduta e dopo l’elezione del Presidente si procede all’elezione del Vice Presidente con le modalità di cui all’art. 3.

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

  1. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, oltre quelle indicate nell’art. 20 del Regolamento per il decentramento, esercita le seguenti attribuzioni:
  • rappresenta il Consiglio e la Circoscrizione tutta;
  • convoca e presiede il Consiglio, ne predispone l’o.d.g. con le modalità di cui al successivo articolo 12;
  • convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
  • coordina l’attività delle Commissioni Consiliari, ne riceve le determinazioni e le porta a conoscenza del Consiglio;
  • apre, dirige e chiude i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all’o.d.g., proclama l’esito delle votazioni;
  • ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta del Consiglio;
  1. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso di dimissioni, decadenza, assenza o impedimento.

Art. 6 Durata in carica

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carico fino al rinnovo del Consiglio di Circoscrizione, salve le ipotesi di decadenza, dimissioni o morte, al verificarsi delle quali, in apposita seduta da tenersi entro 15 giorni dall’evento, il Consiglio procede ad una nuova elezione.

Art. 7 Gruppi consiliari

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio Circoscrizionale dovranno essere comunicate la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
  2. Il Regolamento interno stabilisce il numero minimo di Consiglieri che possono costituire un gruppo, che comunque non potrà essere inferiore a due.
  3. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d’ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
  4. Entro 15 giorni della prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare si riunisce per l’elezione di un Capogruppo. In assenza di tali adempimenti è considerato Capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età.
  5. Per l’espletamento delle loro funzioni, riunioni, ricevimento del pubblico, i Gruppi Consiliari devono disporre, nel Centro Civico, di locali forniti di telefono, attrezzature e strutture idonee.

Art.8 Commissioni consiliari

  1. Il Consiglio costituisce al suo interno Commissioni permanenti composte da Consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi.
  2. Ciascun Consigliere non può far parte di più di una Commissione permanente.
  3. Il Presidente, preso atto, delle designazioni dei Capigruppo, comunica al consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.
  4. Il Regolamento interno di ciascuna Circoscrizione stabilisce i settori di competenza delle Commissioni permanenti ed il numero, che non può essere superiore a tre.
  5. Per particolari esigenze il Consiglio può istituire commissioni speciali temporanee.

Art.9 Presidenza delle Commissioni

  1. Ogni commissione elegge nel suo interno un Presidente, con le modalità individuate dal regolamento interno, sostituito in caso di assenza o impedimento dal componente più anziano per età.
  2. La durata in carica del Presidente è fissata in anni 2, salvo riconferma.

Art.10 Sedute delle Commissioni

  1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
  2. La Commissione è convocata, anche su richiesta di due componenti, dal Presidente che ne predispone l’o.d.g..
  3. Il segretario della Commissione provvede, almeno 5 giorni prima della seduta ovvero 24 ore, in caso d’urgenza ad affiggere all’Albo della Circoscrizione l’o.d.g. della seduta.
  4. Funge da segretario un dipendente designato dal Dirigente o, in caso di assenza o impedimento, il Consigliere della Commissione più giovane per età.
  5. Delle sedute, a cura del segretario della Commissione, è redatto sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal segretario medesimo e dal Presidente.
  6. Le Commissioni hanno facoltà di sentire cittadini, esperti, funzionari del Comune, rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali e produttive nonché di organizzazioni di volontariato.

Art. 11 Competenze delle Commissioni

  1. Le Commissioni esercitano funzioni consultive esprimendo pareri obbligatori e non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio Circoscrizionale, con esclusione degli atti posti in essere nell’esercizio della funzione consultiva del Consiglio stesso.
  2. Dal parere si prescinde qualora la Commissione non si sia pronunciata entro 8 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione ovvero 3 giorni nei casi d’urgenza indicati dal Presidente della Circoscrizione.

Art. 12 Riunioni del Consiglio

  1. Il Consiglio, convocato a norma dell’art. 15 del Regolamento per il decentramento, si riunisce, nell’aula all’uopodestinata, almeno una volta al mese.
  2. Nella predisposizione dell’o.d.g. il Presidente curerà di iscrivere per primi gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il decentramento.

Art. 13 Numero legale

  1. Annullato dal CO.RE.CO centrale con decisionen. 8016/7822 del 19/11/98.
  2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca ancora il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo, senza ulteriore avviso di convocazione con la presenza dei 2/5 dei Consiglieri in carica.
  3. La mancanza del numero legale ai sensi del 2° comma non pregiudica lo svolgimento delle ulteriori sedute della sessione in corso.
  4. Le disposizioni sul numero legale si applicano anche alle sedute destinate alla trattazione degli atti ispettivi.

Art. 14 Scrutatori

  1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina tre Consiglieri per l’espletamento delle funzioni di scrutatore.

Art. 15 Trattazione degli argomenti all’o.d.g.

  1. Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all’o.d.g. il Presidente:
    1. fa le comunicazioni che sono di interesse del consiglio;
    2. invita il segretario a dare lettura degli atti ispettivi pervenuti alla Presidenza prima dell’inizio della seduta.
  2. Successivamente, compiuti gli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori e alla approvazione del processo verbale, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all’o.d.g. secondo l’ordine della loro iscrizione.
  3. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia preventinamente individuata e inserita all’o.d.g.
  4. Su proposta del Presidente o di tre Consiglieri può essere deliberata, a maggioranza dei presenti, l’inversione dell’o.d.g..
  5. Sulla proposta di cui al c.4, possono intervenire, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore e uno contro. 6.Nella trattazione dell’argomento o proposta all’o.d.g. si procede con il seguente ordine:
    1. discussione generale;
    2. discussione sui singoli articoli o capitoli;
    3. esame di emendamenti e subemendamenti;
    4. votazione dei singoli articoli o capitoli e dei relativi emendamenti e subemendamenti;
    5. illustrazione e votazione degli o.d.g.;
    6. votazione dell’intera proposta.

Art. 16 Questione pregiudiziale e proposta di sospensiva

  1. Prima che abbia inizio la discussione generale, un Consigliere può proporre questione pregiudiziale o sospensiva. Nel caso di pregiudiziale, l’argomento in discussione, se accolta la richiesta, non può essere discusso e deliberato; in caso di sospensiva, se accolta la richiesta, l’argomento viene sospeso o rinviato ad altra seduta.
  2. Sulla questione pregiudiziale o proposta di sospensiva possono intervenire, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro.
  3. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell’argomento al quale si riferiscono.
  4. La votazione su pregiudiziale e sospensiva avviene a scrutinio palese.

Art. 17 Discussione generale

  1. Alla discussione dei diversi argomenti posti all’o.d.g. si procede secondo l’ordine di iscrizione, salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 4.
  2. La discussione generale sull’argomento o proposta all’o.d.g. è aperta dal Presidente che, dopo aver invitato il relatore della competente commissione consiliare a comunicare ed illustrare il relativo parere, concede facoltà di parola ai consiglieri secondo il turno di prenotazione.
  3. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta e per non più di dieci minuti tranne che nell’ipotesi in cui in discussione vi siano bilancio e rendiconto della Circoscrizione, per i quali il tempo concesso è di venti minuti.
  4. Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Art. 18 Emendamenti e subemendamenti

  1. Gli emendamenti sono proposte scritte di aggiunte, modifiche o soppressioni nel testo del documento da porre in votazione. I subemendamenti sono proposte scritte di modifiche agli emendamenti.
  2. Ogni Consigliere ha diritto di proporre, prima che venga chiusa la discussione generale, emendamenti. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sull’emendamento cui si riferiscono.
  3. Gli emendamenti e i subemendamenti vengono acquisiti dal segretario che, salvo che non ritenga di poterlo apporre in seduta, entro 48 ore dalla presentazione esprime parere di legittimità
  4. Gli emendamenti vengono discussi secondo l’ordine seguente:
    1. emendamenti soppressivi;
    2. emendamenti modificativi;
    3. emendamenti aggiuntivi.
  5. Il presentatore dell’emendamento o del subemendamento ed un Consigliere per gruppo possono intervenire nella discussione di emendamenti o subemendamenti per non più di cinque minuti.
  6. Gli emendamenti e subemendamenti possono essere ritirati dal proponente. Essi decadono se nessuno dei proponenti è presente in aula al momento della discussione.
  7. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.

Art. 19 Ordini del giorno

  1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare o.d.g. sul documento in discussione.
  2. Il proponente può illustrare l’o.d.g. per non più di cinque minuti.
  3. La votazione degli o.d.g. avviene prima della votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l’ordine di presentazione.
  4. L’o.d.g. non è emendabile ma può essere ritirato o sostituito dai presentatori con altro o.d.g.
  5. L’o.d.g. decade se nessuno dei presentatori è in aula al momento della votazione.

Art. 20 Richiamo alla legge mozione d’ordine fatto personale

  1. Nel corso della discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo alla legge, al Regolamento, per mozione d’ordine o per fatto personale.
  2. Chi chiede la parola ai sensi del 1° comma deve sommariamente indicare su cosa il richiamo, la mozione o il fatto verte. Il Presidente decide sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti di cui al comma 1.
  3. I richiami alla legge, statuto o regolamento, le mozioni d’ordine o per fatto personale hanno la precedenza sulle questioni principali.

Art. 21 Votazione finale

  1. Dopo la votazione di emendamenti, subemendamenti e o.d.g. il Presidente pone in votazione il testo del documento come risultato dalle modifiche apportate.
  2. Prima della votazione i Consiglieri hanno diritto alla parola, per non più di tre minuti, per motivare il loro voto o per dichiarare la propria astensione. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, il Consigliere può ottenere la parola solo per motivare l’astensione.
  3. Annullato dal CO.RE.CO centrale con decisione n. 8016/7822 del 19/11/98.
  4. L’esito della votazione è proclamato dal Presidente. Nel caso di parità dei voti tra favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
  5. Il procedimento di votazione non può essere interrotto e non può essere data la parola se non per richiamo alle disposizioni relative all’esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nellavotazione stessa.

Art.22 Sistemi di votazione

  1. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
  2. Di norma, per le votazioni si procede a scrutinio palese cioè per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione o per appello nominale. La scelta del sistema di votazione è del Presidente.
  3. All’appello nominale si fa altresì ricorso quando lo richiedano almeno due consiglieri.
  4. E’ adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone, elezioni a cariche e nei casiprevisti dalla legge. La votazione a scrutinio segreto si effettua su apposite schede, siglate dagli scrutatori. I Consiglieri, chiamati per appello nominale, depositano, dopo l’espressione del voto, le schede in apposita urna. Il Presidente del Consiglio deve assicurare la segretezza del voto. Il segretario prende nota dei votanti.
  5. Chiusa la votazione, gli scrutatori contano le schede ed effettuano ad alta voce lo spoglio, comunicando per iscritto il numero dei votanti e l’esito della votazione al Presidente del Consiglio, il quale proclama il risultato della votazione. Le schede contestateo annullate sono vidimate dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore e sono conservate; le altre, dopo la proclamazione del risultato, vengono distrutte.
  6. Nel caso di scrutinio palese il presidente, anche su richiesta di uno dei Consiglieri, può disporre la controprova, durante la quale non è consentito l’ingresso in aula dei consiglieri che non erano presenti al momento della votazione cui si riferisce la controprova. La controprova potrà essere effettuata solo con lo stesso sistema utilizzato per la prima votazione.

Art. 23 Interrogazioni, interpellanze e mozioni

  1. I Consiglieri, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni della Circoscrizione nonché l’attività della stessa.
  2. Possono altresì rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti, adempimenti o iniziative relative a pratiche in corso.

Art. 24 Interrogazioni

  1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Presidente per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione sia giunta alla Circoscrizione, se il Presidente intenda sottoporre al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività della Circoscrizione.
  2. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione ne fa domanda per iscritto, indicando se desidera ottenere risposta scritta o orale. La risposta deve essere pronta entro trenta giorni dalla presentazione alla segreteria.
  3. L’interrogazione è di regola depositata presso la segreteria che, dopo la registrazione al protocollo, ne trasmette immediatamente copia al Presidente per consentire l’iscrizione in apposito elenco da allegarsi all’o.d.g..
  4. Le interrogazioni orali sono trattate in ordine di presentazione nei giorni in cui è convocato il Consiglio.
  5. L’interrogazione posta all’o.d.g. della seduta e pronta per la risposta può essere illustrata per non più di tre minuti da uno dei firmatari. Ad essa il Presidente risponde per non più di dieci minuti. Il presentatore ha facoltà di replica per non più di tre minuti durante i quali può dichiarare se si ritiene soddisfatto o no della risposta.
  6. Laddove l’interrogante si avvalga della facoltà di richiedere risposta scritta, tale risposta, fornita nei termini specificati al secondo comma del presente articolo, è depositata in segreteria, affinché ciascun consigliere interessato ne possa acquisire copia.
  7. Ogni consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri. Interrogante è considerato, agli effetti della discussione, il primo firmatario. Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altro firmatario.

Art. 25 Interpellanze

  1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della sua azione su determinati problemi.
  2. Ai fini della presentazione dell’interpellanza si applicano le procedure indicate nell’articolo precedente per la presentazione delle interrogazioni con risposta orale.
  3. L’interpellanza si intende decaduta se l’interpellante non è presente al momento in cui essa è posta in trattazione. L’interpellanza decaduta può essere ripresentata.
  4. Il tempo concesso al proponente per illustrare l’interpellanza non può superare i tre minuti. Dopo la risposta del Presidente, la cui durata non potrà superare i dieci minuti, il proponente ha diritto alla replica per non più di tre minuti, durante i quali può dichiarare che, in conseguenza della risposta presenterà apposita mozione. Se non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
  5. Nella trattazione delle interpellanze si segue l’ordine della loro iscrizione all’o.d.g., salvo che non se ne chieda l’inversione.

Art. 26 Mozioni

  1. Ogni Consigliere può presentare una mozione. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su un argomento o questione di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il consiglio stesso o il Presidente devono seguire nella trattazione dell’argomento in questione.
  2. La mozione, ai fini della trattazione, va preventivamente iscritta all’o.d.g.. L’iscrizione va effettuata nell’o.d.g. predisposto successivamente alla presentazione della mozione. Per le mozioni presentate nel corso di una seduta consiliare la Presidenza, dopo averne data notizia, disporrà l’iscrizione all’o.d.g. successivo.
  3. La mozione è emendabile. Per la presentazione, discussione e votazione di emendamenti e subemendamenti, per la presentazione, discussione e votazione di ordini del giorno, si applicano gli articoli 17 e seguenti del presente regolamento.

Art. 27 Trattazione congiunta di interrogazioni, interpellanze o mozioni

  1. Con decisione del Presidente possono essere svolte o discusse con unica trattazione le interrogazioni, interpellanze o mozioni che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi, purchè iscritte all’o.d.g..

Art. 28 Norme finali

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Regolamento interno del Consiglio Comunale.
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