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TITOLO 6: CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI DELIBERATIVI

Art. 34 Deliberazioni relative a funzioni proprie

Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione, relative a funzioni proprie, diventano esecutive –ai sensi dell’art. 68 –comma 2 –dello Statuto –dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all’Albo Pretorio ed all” Albo della Circoscrizione. Copia dovrà pure essere trasmessa all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.


Art. 35 Deliberazioni relative a funzioni delegate

  1. Le deliberazioni relative a funzioni delegate sono trasmesse –ai sensi dell’art. 68, 5° comma, dello Statuto –all’Ufficio di staff, che ne verifica la legittimità.
  2. Esse diventano esecutive se, entro 20 giorni dalla loro ricezione, il predetto ufficio non le rinvii con richiesta di chiarimenti.
  3. La richiesta di chiarimenti, formulata dall’Ufficio di staff, sospende il termine previsto al comma precedente.
  4. Il Dirigente della Circoscrizione deve controdedurre, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti, pena la decadenza della deliberazione.
  5. Le deliberazioni circoscrizionali diventano esecutive se, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle controdeduzioni, una speciale Commissione –presieduta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale e composta dal Ragioniere Generale o da un Dirigente da lui delegato e dal Direttore Generale o dal Dirigente dell’Ufficio di staff - non adotti un provvedimento di annullamento.

Art. 36 Norme transitorie e finali

  1. L’attribuzione delle competenze circoscrizionali, in materie delegate, ha decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi Consigli circoscrizionali.
  2. Le competenze delegate ai Consigli di Quartiere con i provvedimenti consiliari n. 278 del 23/09/1983, n. 37 del 31/01/1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni sono revocate con effetti dalla data di esecutività del presente Regolamento.
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