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TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 2: IL PRESIDENTE

Art. 19 Elezione del Presidente

  1. Alla prima seduta il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente secondo le modalità indicate dall’art. 69 dello Statuto.
  2. Entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza o dalla presentazione delle dimissioni, il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
  3. Per la validità della seduta nella quale si elegge il Presidente è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri assegnati. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  4. Qualora nessun candidato ottenga il numero di voti richiesto, si procede, nella stessa seduta –per la validità della quale è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica –ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.
  5. La deliberazione relativa all’elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione –sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario –diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall’art. 68 dello Statuto.

Art. 20 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione esercita le seguenti funzioni:
  • rappresenta la Circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
  • convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione, ne predispone l’ordine del giorno secondo le modalità indicate dal regolamento interno;-sottopone all’esame del Consiglio le proposte di deliberazione;
  • vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa e dei servizi negli uffici della Circoscrizione;
  • dà impulso all’azione del dirigente preposto agli uffici di Circoscrizione e verifica l’attuazione dei programmi approvati dal Consiglio;
  • esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile;-quelle attribuite dai provvedimentiquadro, relativi a materie delegate al Consiglio Circoscrizionale, e dal presente regolamento nonché le altre eventualmente attribuite dai regolamenti comunali di settore.

Art. 21 Durata in carica del Presidente

Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio di Circoscrizione, salve le ipotesi di decadenza, dimissioni o morte.


Art. 22 Decadenza e dimissioni del Presidente

  1. Il Presidente decade quando si verifichi una delle cause previste quali condizioni ostative alla carica di Consigliere di Circoscrizione.
  2. Il Consiglio di Circoscrizione prende atto della decadenza e procede ad una nuova elezione in una apposita seduta convocata dal Vice Presidente.3.Il Presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissioni. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono depositate presso la segreteria del Consiglio di Circoscrizione o formalizzate nel corso di seduta dell’Organo Collegiale. Le stesse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d” atto.4.La comunicazione delle dimissioni dovrà essere data al Consiglio Comunale.

Art. 23 Rimozione e sospensione del Presidente

Per la rimozione e la sospensione del Presidente si applicano le norme di cui all’art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48.


Art. 24 Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  2. Il Vice Presidente viene eletto nella medesima seduta in cui è eletto il Presidente, con le stesse modalità previste per quest’ultimo.
  3. La deliberazione relativa all’elezione del Vice-Presidente-sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario –diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall’art. 68 dello Statuto.
  4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Vice Presidente, il Consiglio procede ad una nuova elezione.

Art. 25 Consulta dei Presidenti

E” istituita la Consulta dei Presidenti composta dai Presidenti delle circoscrizioni, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco. Il Sindaco convoca e presiede la Consulta dei Presidenti delle circoscrizioni almeno quattro volte l” anno. Su richiesta di almeno quattro Presidenti, il Sindaco è tenuto a convocare la consulta e di mettere all’ordine del giorno le richieste dei Presidenti. La Consulta dei Presidenti esamina i problemi relativi al decentramento, proponendo al Consiglio Comunale proposte di modifica o di attribuzioni di poteri delegati. La Consulta dei Presidenti può promuovere accordi intercircoscrizionali o programmi di intervento per problemi di interesse comune.Delle risultanze della conferenza il Sindaco informa il Consiglio Comunale presentando, entro quindici giorni, la relazione sullo stato del decentramento per l’anno di riferimento. La Consulta può essere, altresì,convocata autonomamente su richiesta di 4 Presidenti di Circoscrizione. In questo caso la presidenza sarà assunta dal Presidente più anziano per età.

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