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TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 1: IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 6 Elettorato attivo e passivo

  1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Circoscrizione.
  2. Per quel che concerne i requisiti di eleggibilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Consigliere di Circoscrizione, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.7 Dimissioni dalla carica di Consigliere

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Circoscrizione sono presentate in forma scritta e depositate presso l’ufficio di segreteria della Circoscrizione. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto.

Art. 8 Surroga dei consiglieri

  1. In caso di mancata convalida dell’eletto alla carica di Consigliere Circoscrizionale ovvero nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere di Circoscrizione, il Consiglio provvede –previo esame dei requisiti di eleggibilità nonché di eventuali cause di incompatibilità e relativa convalida –alla sua sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue l’ultimo eletto. Per l’esame delle cause di incompatibilità si rinvia alle previsioni contenute nell’art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986 n. 31.
  2. La surroga deve avvenire alla prima seduta utile successiva al verificarsi della causa di cessazione anticipata dal mandato e, comunque, entro 20 giorni dalla stessa. Il Consiglio Circoscrizionale non può validamente svolgere alcuna attività deliberativa ordinaria se non è costituito nel suo plenum.

Art. 9 Funzioni consultive

  1. Nell’esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti –da esercitare entro i termini e con le modalità stabilite dal presente articolo –sulle seguenti materie:
    • schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale delComune;-regolamenti comunali;
    • piani urbanistici generali, piano regolatore;-piano commerciale;-programmi di assistenza socio economica in favore dei soggetti indigenti e dei loro familiari predisposti dall’Amministrazione comunale e non rientranti nelle funzioni proprie;
    • delibere-quadro concernenti materie delegate ai Consigli di Circoscrizione;
    • modifiche concernenti il numero e le delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni.
  2. I Consigli di Circoscrizione esprimono, inoltre, pareri sugli argomenti indicati dai singoli regolamenti comunali e su ogni altra questione che il Consiglio, il Sindaco o la Giunta Municipale riterranno di dover sottoporre all’esame degli stessi Consigli di Circoscrizione.
  3. I pareri –adeguatamente motivati –sono espressi con atto deliberativo adottato entro i termini previsti dai regolamenti comunali di settore.
  4. Qualora i regolamenti di settore non prevedano termini specifici entro i quali i pareri debbono essere espressi, gli stessi sono resi entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
  5. In caso di richiesta urgente, il termine di cui ai comma 3 e 4 è ridotto a giorni cinque.

Art. 10 Funzioni e poteri dei Consigli di Circoscrizione

  1. Funzioni e poteri dei Consigli di Circoscrizione sono definiti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Particolare rilevanza è attribuita ai rapporti con i cittadini singoli ed associati onde favorire la partecipazione più ampia alla formazione delle scelte.
  2. Il Consiglio di Circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune rappresenta le esigenze di quanti vivono e lavorano nel territorio della circoscrizione. Il Consiglio inoltre:
    • esercita funzioni di indirizzo, programmazione e formazione;
    • compie gli atti necessari alla gestione di servizi, concorrendo al proseguimento degli interessi della collettività;
    • vigila e controlla l’uso del territorio delle circoscrizioni.

Art. 11 Funzioni propositive

  1. Sugli argomenti che interessino la comunità circoscrizionale i Consigli di Circoscrizione possono richiedere l’adozione di un provvedimento amministrativo al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti o ai responsabili delle istituzioni e delle Aziende speciali, formulando specifiche proposte redatte in forma scritta, ove sia specificato l’oggetto, il motivo di interesse per la comunità e la valutazione –anche sommaria-dei costi e dei benefici economici presunti dell’intervento proposto. Il soggetto cui è richiesta l’adozione del provvedimento è tenuto, entro sessanta giorni, a dare riscontro alla richiesta e, ove sia nell’impossibilità a darne comunicazione, specificando le motivazioni della mancata adozione del provvedimento.
  2. A tal fine, il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 12 Partecipazione alle scelte dell’Amministrazione comunale

  1. Su richiesta, i Consigli di Circoscrizione possono concorrere all’elaborazione dei piani e dei programmi di competenza del Comune e, in particolare:
    • all’elaborazione della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione, con particolare riferimento ai poteri attribuiti alle Circoscrizioni;
    • all’elaborazione ed alle variazioni dei piani territoriali ed urbanistici, generali e particolareggiati nonché dei programmi annuali e pluriennali di attuazione e di investimento che non siano già di competenza delle Circoscrizioni;-all’elaborazione ed alle modificazioni dei regolamenti che trattano materie diinteresse per le Circoscrizioni nonché alla definizione dei criteri generali di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi non obbligatori;
    • all’elaborazione ed alle variazioni dei programmi annuali e pluriennali relativi alla realizzazione ed alla manutenzione di opere pubbliche che ricadono nell’ambito territoriale delle Circoscrizioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
  2. L’attività di cui al comma precedente si esercita mediante la partecipazione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione o del Vice Presidente, o di un suo delegato, ai lavori delle Commissioni Consiliari o del Consiglio Comunale ove siano in discussione questioni riguardanti la Circoscrizione.

Art. 13 Adempimenti della prima adunanza

  1. La prima seduta del Consiglio di Circoscrizione è convocata dal Sindaco con propria determinazione.Essa deve tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio elettorale centrale. In tale seduta si procede alla convalida degli eletti, alle eventuali surroghe, all’elezione del Presidente e, altresì, del Vice Presidente. Dopola prima legislatura, la convocazione sarà fatta dal Presidente in carica.
  2. La presidenza provvisoria della seduta è assunta dal Consigliere più anziano per voti, ovvero dal Consigliere che, a parità di voti, sia più anziano per età.

Art. 14 Presidenza delle sedute

  1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono presiedute dal Presidente.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente ovvero il Consigliere più anziano per voti, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 15 Convocazione del Consiglio

  1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce almeno una volta al mese.
  2. Il Consiglio è convocato ad iniziativa:-del Presidente;-di un terzo dei Consiglieri di Circoscrizione assegnati;-del Sindaco qualora ne ricorra l’esigenza.
  3. I proponenti nella richiesta di convocazione –oltre ad indicare i motivi su cui la stessa si fonda –debbono specificare gli argomenti da trattare nel corso della seduta.
  4. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione è fatta dal Presidente, mediante avviso scritto recante l’ordine del giorno, notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta o –in caso di urgenza- almeno ventiquattro ore prima.
  5. Di ciascuna seduta e dell’ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza con ogni mezzo ritenuto utile e con affissione all’albo pretorio del Comune. Copia dell’ordine del giorno è inviata alla Segreteria Generale del Comune per l’inoltro al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
  6. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti da trattare debbono essere depositati presso la Segreteria della Circoscrizione almeno tre giorni prima della seduta o 24 ore nei casi di urgenza.

Art. 16 Disciplina ed organizzazione delle sedute

  1. Il Consiglio di Circoscrizione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvi i casi in cui non sia stabilita una maggioranza qualificata.
  2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a meno che la legge, lo Statuto o il presente regolamento non richiedano maggioranze diverse.
  3. L’organizzazione e la disciplina delle sedute sono previste da apposito regolamento interno da approvarsi dal Consiglio Comunale, entro quattro mesi dalla data di insediamento dello stesso.
  4. In via transitoria e sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, per la disciplina e l’organizzazione delle sedute del Consiglio di Circoscrizione, si applicano le norme previste dal Regolamento interno delConsiglio comunale, in quanto compatibili.

Art. 17 Pubblicità delle sedute

  1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche. Sono segrete quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone, ovvero quando il Consiglio ne ravvisi l’opportunità, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente o di almeno quattro Consiglieri.
  2. Alle sedute del Consiglio di Circoscrizione ha diritto di partecipare il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
  3. Possono essere invitati ad intervenire alle sedute i rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte e di pubbliche istituzioni.

Art. 18 Decadenza o scioglimento dei Consigli di Circoscrizione

Per la decadenza e lo scioglimento dei Consigli di Circoscrizione si applicano le norme di cui all’art. 9 della legge regionale 11.12.1976 n. 84.

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